Bozza decreto rilancio: assunti precari anche nella primaria, ma senza aumento del numero di cattedre

Dal testo ufficioso del decreto rilancio è prevista una quota di 16 mila posti che vanno ad aggiungersi a quelli attualmente previsti nei bandi di concorso pubblicati nei giorni scorsi. Non si tratta però di nuovi posti di organico, di nuove cattedre per costituire nuove classi e ridurre il numero di studenti per classe a settembre. Sono posti per nuove assunzioni – una bella notizia per i precari – che andranno ad aggiungersi ai posti dei vincitori che usciranno dai concorsi straordinari e ordinari appena banditi.

Per il concorso straordinario i posti passano da 24 mila a 32 mila e, secondo la relazione illustrativa, richiederanno quattro anni per essere tutti assegnati. Gli altri 8 mila posti andranno ai concorsi ordinari della secondaria e di infanzia e primaria, anche per loro con un altro anno per completare l’assegnazione.

La relazione illustrativa precisa anche che l’incremento dei posti per l’assunzione non comporta sostanziali oneri aggiuntivi. Sarebbe stato ben diverso se i 16 mila posti fossero serviti per aumentare l’organico. Questo di seguito il testo ufficioso dell’art. 221-bis.

Art. 221-bis Incremento posti concorsi banditi

Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie di cui all’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in deroga all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, è incrementato, complessivamente, di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il relativo limite annuale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui sono state bandite le procedure con decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori.