Contratto scuola: l’inciampo dell’indennità di vacanza contrattuale

Parte finalmente il rinnovo del contratto del comparto scuola scaduto il 31 dicembre 2009, cioè quasi otto anni fa.

Nel primo incontro di apertura tra l’Aran (Agenzia di rappresentanza negoziale) e i sindacati rappresentativi (Flc-Cgil, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals e Gilda) non si sono avviate ancora le trattative vere e proprie, limitando la seduta alla conoscenza formale dell’atto di indirizzo definito dal Governo, pur essendoci già stato un altolà di Gilda sul possibile intervento sull’orario di servizio degli insegnanti.

Il confronto vero e proprio dovrebbe partire dal 13 novembre. Tra le tante questioni importanti vi sarà un preliminare problema da affrontare e, forse, da risolvere: l’indennità di vacanza contrattuale, l’istituto retributivo previsto per sanare parzialmente e provvisoriamente il ritardo del rinnovo contrattuale. Ma cos’è questa indennità?

Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 prevede che:

– dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;

– dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

Nei mesi scorsi alcune sigle sindacali non rappresentative hanno invocato la liquidazione immediata di questa indennità (IVC), sotto forma di arretrato (si è parlato anche di alcune migliaia di euro) quale anticipazione degli aumenti contrattuali che verranno definiti dalla prossima trattativa.

Su questa materia serve fare chiarezza almeno su tre punti: cumulabilità, arretrato, scoperto contrattuale.