Concorso straordinario secondaria: la bozza del bando

Tutto ormai sembra quasi pronto per la pubblicazione dei bandi dei concorsi scuola (Infanzia e Primaria, ordinario secondario e straordinario secondaria). Il Ministero dell’Istruzione ha infatti trasmesso la richiesta di parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Pubblichiamo di seguito la bozza del bando concorso straordinario secondaria.

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Concorso straordinario secondaria: i requisiti di ammissione

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

– tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria;
– hanno svolto almeno un anno di servizio tra quelli elencati, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
– per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso;
– per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se a. prestato nelle scuole secondarie statali; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 3.

Clicca qui per visionare l’allegato D – Tabella dei titoli

Sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’articolo 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell’istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria.

I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

Concorso straordinario secondaria: domanda di partecipazione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione sia per il sostegno del primo e del secondo grado sia per una classe di concorso. Il candidato concorre per più procedure mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare.

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati accedono, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > Concorso straordinario scuola secondaria) alla pagina dedicata al concorso o, in alternativa, attraverso “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile nell’area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI ONLINE“.”

Per l’accesso, previa registrazione, alla procedura informatizzata di acquisizione delle domande e per l’utilizzo del servizio, è previsto un termine di 30 giorni. Ancora da definire la data.

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, acquisisce dette credenziali:

– seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la registrazione a SPID oppure
– seguendo le istruzioni descritte nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio” presente al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Per il riconoscimento il candidato potrà rivolgersi alla sede dell’Autorità Consolare Italiana; quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede all’abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.

Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’articolo 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro XX per ciascuna delle procedure cui si concorre.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi articolo 1 del dl n. 126/2019 – regione – classe di concorso / tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato” oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze quanto segue: 

– il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
– la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
– il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
– il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
– il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale;
– se, nel caso in cui sia con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
– la procedura per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta. La classe di concorso A23 è esprimibile per la scuola secondaria di I grado; 
– il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di specializzazione per il sostegno conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’amministrazione competente entro la data termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l’aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019, potrà dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva è sciolta positivamente purché il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2020;
– i titoli di servizio il cui possesso è requisito di accesso alla procedura;
– i titoli valutabili di cui alla tabella C allegata al presente bando e l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta;
– il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
– il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
– di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura.

Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.

Concorso straordinario secondaria: la prova scritta 

La prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi ha per oggetto il programma di cui all’Allegato C.

La prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa, ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c. 2.

La prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti;
b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. ambito normativo: 15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione di valutazione. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Superano le prove i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 

Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura.

Concorso straordinario secondaria: graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione

La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell’immissione in ruolo.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è
disposta l’aggregazione territoriale delle procedure  del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. 

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all’anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all’articolo 1, comma 1 del presente bando.

Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.