Ma la conciliazione esiste ancora?

Il quesito
Dopo tanti anni di “onorata carriera” quale docente di scuola secondaria di 2°grado, sono stata oggetto – per una infrazione che giudico di poco conto – di una sanzione disciplinare da parte del mio dirigente scolastico. Vorrei ricorrere contro un provvedimento che ritengo profondamente ingiusto senza adire, tuttavia, il Giudice del lavoro. Pertanto, le chiedo: è ancora possibile esperire il tentativo di Conciliazione? Le persone da me interpellate mi hanno fornito risposte contrastanti: alcuni hanno detto che la conciliazione non è più prevista; altri hanno affermato che nulla è cambiato e che  la conciliazione è sempre possibile. Attendo, quindi, un sua autorevole risposta per decidere il da farsi.

L’esperto risponde
Per dare una risposta completa e fondata alla nostra lettrice, occorre ripercorrere – pur sinteticamente – una serie di “passaggi” legislativi e contrattuali di non agevole o immediata evidenza. 
Il processo di “privatizzazione” o di “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, iniziato con il d.lgs. n. 29/1993 e successivamente confluito nel d.lgs. n. 165/01, prevedeva la devoluzione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro al  giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Non solo. Con la estensione del rito del processo del lavoro ai dipendenti pubblici, la normativa prevedeva che le parti – prima di adire il giudice – dovessero esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, al fine di realizzare un raffreddamento del contenzioso. La conciliazione poteva essere espletata con due diverse modalità, alternative fra loro.

La prima modalità di conciliazione era quella prevista dai contratti nazionali di lavoro e, per la scuola, quella disciplinata dall’art. 135 del  vigente Ccnl (29.11.2007); conciliazione, questa, che si svolgeva presso gli Uffici territoriali del Miur (già Provveditorati agli Studi) ed era connotata da una procedura più snella e da una maggiore brevità dei tempi di conclusione.

La seconda modalità di conciliazione – quella regolata per legge, ovvero dagli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165/01 – poteva avvenire presso le Direzioni provinciali del lavoro, con una ritualità più complessa rispetto a quella prevista dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tutto il sistema brevemente richiamato, è stato abrogato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (c. d. collegato lavoro) e, in particolare, dall’art. 31, che opera, in tema,  importanti cambiamenti. Trasforma il tentativo di conciliazione da obbligatorio in facoltativo. Vale a dire, il dipendente può anche esperire il tentativo di conciliazione, ma esso non è più  un obbligo procedurale per adire il giudice del lavoro, a cui, comunque, può rivolgersi direttamente.  

Abroga gli articoli 65 e 66 del d.lgs. n. 165/01, cancellando, così, tanto le procedure conciliative  presso le Direzioni provinciali del lavoro, quanto quelle previste e disciplinate dai Contratti collettivi nazionali. Quindi, anche la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 135 del vigente Ccnl scuola.

Riscrive molti degli articoli del Codice di procedura civile (artt. 410,411,412-ter, 412-quater), ovvero riformula e ridefinisce le modalità di conciliazione che possono essere ancora svolte presso le Direzioni provinciali del lavoro, nonché le procedure conciliative previste dai diversi Contratti nazionali di lavoro. In particolare, con il novellato articolo 412-ter del c.p.c., dispone: “La conciliazione (…), nelle materie di cui all’articolo 409, può essere svolta altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Nino Diciocia

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