Con 50 giorni di assenza anche gli studenti bravi ripetono l’anno

C’è un’altra novità introdotta dalla riforma che potrebbe riservare qualche sgradita sorpresa agli studenti della scuola secondaria. Si tratta della previsione contenuta nell’art. 11 del decreto legislativo 59/2004 che prevede tassativamente: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite“.
L’anno è valido, dunque, se lo studente ha frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell’orario complessivo previsto (3/4 di 891 ore se lo studente ha frequentato solo gli insegnamenti obbligatori; 3/4 di 1090 ore se ha optato anche per tutte le attività facoltative).
Può avere raggiunto buoni livelli di apprendimento, ma questo non ha valore, perché, se le assenze hanno superato il limite massimo, non viene nemmeno valutato.
Un quarto dell’orario annuo equivale mediamente a circa 50 giorni. Gli organi collegiali di istituto possono però decidere deroghe, che in qualche caso potrebbero non bastare.
La limitazione è stato introdotta probabilmente come deterrente alla dispersione scolastica, ed è già stata inclusa anche nello schema di decreto legislativo per il secondo ciclo, dove potrebbe far sentire molto di più i suoi effetti, considerata una maggior libertà di frequenza degli studenti più grandi.
C’è da dire che per quest’anno gli studenti di prima media (l’applicazione riguarderà solamente loro per il momento) più a rischio sono quelli della Sicilia che ha il calendario scolastico più breve, mentre più tranquilli sono quelli del Piemonte che, con un calendario più lungo, possono più facilmente compensare le assenze.