Docente tutor? La norma è costituzionale

Il decreto legislativo n. 59/2004 sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo di istruzione è costituzionalmente legittimo o quasi. E il tutor non si tocca, ha detto la Corte Costituzionale.

Nei giorni scorsi la Corte costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 279 del 15 luglio 2005, sui ricorsi presentati l’anno scorso dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia contro il primo decreto di attuazione della legge Moratti, respingendo le eccezioni di maggior rilievo avanzate e accogliendo soltanto la censura per mancato coinvolgimento delle Regioni nell’attuazione degli anticipi per la scuola dell’infanzia (oltre a sentire l’Anci in rappresentanza dei Comuni, il Miur avrebbe dovuto sentire anche la Conferenza unificata).

La regione Emilia Romagna aveva presentato ricorso contro il decreto 59/2004, in quanto, a suo parere, esso avrebbe regolato la materia non solo nelle sue norme generali, ma anche negli aspetti di dettaglio, come se le regioni fossero prive di qualsiasi significativa competenza in materia di istruzione.

In forza di tale considerazione aveva chiesto di considerare incostituzionale i commi degli articoli 7 e 10 del decreto che hanno introdotto la funzione tutoriale e, per la primaria, la previsione di un orario settimanale minimo di insegnamento di 18 ore, in quanto, secondo la regione ricorrente, la figura obbligatoria dell’insegnante cosiddetto tutor, la regolazione puntuale dei compiti da svolgere e finanche la quantità minima di ore d’insegnamento, sarebbero ancora norme di dettaglio, in quanto la presenza di tale figura non potrebbe essere considerata un principio fondamentale.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata, perché “La definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra infatti sicuramente nella competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della competenza regionale in materia di istruzione“.