Il Ddl scuola e la ‘gamba’ del reclutamento delle Gae

Il disegno di legge sulla scuola n. 2994 licenziato lo scorso 12 marzo dal Governo e attualmente in esame alle Camere prevede, come noto, all’articolo 8, l’inserimento in ruolo per gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Vale a dire le Gae, con l’importante eccezione dei docenti della scuola dell’infanzia.

Preferisce tuttavia parlare di cancellazione e non di svuotamento delle Gae l’avvocato Elena Spina, esperto di diritto scolastico di Roma, sentita da Tuttoscuola: “L’obiettivo dell’assorbimento dei docenti precari era la vecchia ratio dell’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), oggi è anche la direzione obbligata indicata dall’Europa. Questo DDL annuncia, invece, un colpo di spugna normativo, ma non reale del precariato. Le Gae vengono non svuotate, ma cancellate con uno sbarramento temporale, illegittimo sotto numerosissimi profili, anche costituzionali”.

La nuova norma dispone la cancellazione della Gae senza fare alcun concreto riferimento all’effettivo “esaurimento” – ritiene il legale – ma in base ad uno sbarramento temporale. Sconfessando la stessa finalità di essere un piano straordinario di assunzione, avrebbe al contrario una mera portata innovativa di “cancellazione” della Gae, con carattere retroattivo, illegittimo perché irragionevolmente lesivo proprio di quelle posizioni e aspettative all’assunzione già radicate e non soddisfatte da anni”.

Secondo Elena Spina, “questo impianto non può superare facilmente il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire, con riguardo alla disparità di trattamento, con riguardo al fatto che la mancata assunzione di queste persone è connessa non alla mancanza di posti di lavoro, ma alla mancata soluzione del precariato esistente e alla lesione di diritti quesiti già riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea”.

L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti – prosegue l’esperto di diritto scolastico – aveva previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (c.d. Gae). Il senso dell’“esaurimento” e la ratio di quella finanziaria era non permettere, a partire dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti candidati, prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte, dunque cristallizzare il sistema del reclutamento e le legittime aspettative degli aspiranti docenti già inseriti in questo enorme “elimina coda””.

Gli aspiranti docenti inseriti nelle Gae – commenta Elena Spina – altro non sono se non idonei di concorsi precedenti e/o precari da stabilizzare. Significativa in argomento è la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che chiaramente impone di salvare i diritti quesiti degli amministrati e la certezza giuridica delle situazioni sulle quali si sono create legittime aspettative e l’affidamento dell’interessato, basti pensare alla sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011, oppure leggere il seguente passo della sent. Corte Cost. n.236/2009, anche se espresso in occasione di altre problematiche: “In base  alla giurisprudenza  costituzionale è da ritenere ammissibile un intervento legislativo che modifichi la disciplina del pensionamento dei pubblici dipendenti, ma tale intervento non è consentito ad libitum. In particolare, non può ritenersi consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase in cui il dipendente ha tutte le ragioni per ritenere certo il collocamento a riposo ad una certa data, muti la disciplina vanificando le sue legittime aspettative”. La lettura costituzionalmente orientata delle determinazioni relative alla finalità sociale del lavoro deve garantire il massimo della effettività. Gli aspetti sin qui esposti mettono in luce l’illogicità e la contraddittorietà dell’azione normativa e la conseguente violazione degli art. 3 e 97  Costituzione”.

Il governo – conclude l’avvocato Spina – potrebbe obiettare che la natura ad “esaurimento” delle graduatorie non ha impedito il formarsi di ulteriore precariato. Come è stato possibile? La mancanza di una vera riforma didattica ha irrigidito e ammalato il nostro sistema scolastico proprio dall’interno, compromettendo così anche il reclutamento e l’utilizzazione razionale del corpo docente. Gli ultimi interventi chiamati inopportunamente “riforma” sono stati soltanto porzioni di leggi “finanziarie”, tagli all’istruzione”.