Ddl scuola: ‘a rischio illegittimità i paletti sulle assunzioni’

L’articolo del disegno di legge sulla scuola presentato dal Governo che maggiormente attira l’attenzione di quanti sono coinvolti dal piano assunzionale straordinario è senza dubbio il n.8.

Al suo interno, spiccano dei punti piuttosto vincolanti per i destinatari di questo piano: l’assunzione “prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di abilitazione” (comma 5); l’assunzione che avverrà “per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito il maggior punteggio” (comma 5); l’esclusione “dalla procedura assunzionale” dei “soggetti già assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell’amministrazione statale” (comma 9).

Su questi punti, che si presentano a forte rischio contenzioso, abbiamo chiesto un ulteriore parere (il precedente all’articolo Piano assunzionale, se le scelte di che cosa insegnare sono imposte dall’alto) all’avvocato Elena Spina, esperta di diritto scolastico di Roma, la quale è categorica: “Le tre disposizioni dell’art.8 in questione presentano gravissimi profili di illegittimità costituzionale. Tutte contengono in sé una chiara lesione di principi fondamentali della nostra Costituzione, si pensi al principio della libertà di insegnamento e della libertà di scegliere la propria carriera professionale ed espressione e realizzazione nel mondo del lavoro.  Moltissime disposizioni della nostra Costituzione sono dedicate al diritto e dovere all’istruzione (es. artt.1, 2, 3, 7, 8, 9,19, 20 etc), gli articoli specificamente relativi alla scuola sono gli artt. 33 e 34. L’art. 33, comma 1, prevede l’importantissimo principio della libertà di insegnamento”.

Nonostante le norme generali sull’organizzazione della istruzione, il docente nell’atto dell’insegnare, non può subire alcun condizionamento, né come insegnante né come lavoratore – è il parere della Spina. L’insegnante, quale lavoratore, tanto meno può vedersi legittimamente obbligato a rinunciare all’insegnamento di una materia, rinunciando a vedere prodursi gli effetti tipici del proprio titolo di studio e venendo privato della possibilità di scegliere il proprio percorso professionale, nonostante il conseguimento dei titoli”.

Infatti – prosegue l’esperto di diritto scolastico –, altri importanti principi si desumono anche da altre disposizioni, si veda l’art. 35, 2° comma, della Costituzione: “la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. La stessa Corte Costituzionale ne ha più volte spiegato la portata dichiarando l’illegittimità di norme lesive di questi principi. Si tratta dell’affermazione della libertà di elaborare e trasmettere cultura”.

Quanto ai docenti di ruolo esclusi dal piano assunzioni – conclude l’avvocato – sul punto la Corte Costituzionale ha già emesso il seguente giudizio: “nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell’adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo a seconda che trattasi di personale di ruolo o meno. La possibilità di un differente trattamento sussiste solo quando la disparità di trattamento trovi fondamento su presupposti logici obiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a situazioni ed esigenze del tutto identiche cfr. la differenza di status dell’impiegato è del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento di un diritto posto dalla legge a tutela del medesimo bene” (Corte Costituzionale sent. n.39 del 1972)”.