Piano assunzionale, se le scelte di che cosa insegnare sono imposte dall’alto

Nell’articolo Un piano assunzionale straordinario dalle molte criticità abbiamo evidenziato come, all’interno dell’intenzione del governo di assumere 100.701 insegnanti dai vincitori di concorso e dalle graduatorie ad esaurimento (ad eccezione della scuola dell’infanzia), si ponevano problemi per gli iscritti in più graduatorie e in più classi di concorso di imposizione della disciplina di insegnamento.

I criteri, per quanto dettati dall’esigenza da parte dell’amministrazione di fare aderire offerta e fabbisogni di insegnanti, ci aveva suscitato qualche perplessità. Per questa ragione, abbiamo chiesto all’avvocato Salvatore Russo, esperto di diritto scolastico di Roma, di approfondire l’instradamento, sostanzialmente obbligatorio, dei docenti (vincitori o in Gae) con titolo di specializzazione verso il sostegno e la classe di concorso dove l’aspirante docente possiede il maggior punteggio.

Per l’avvocato Russo, questo obbligo “non è legittimo nella misura in cui si intende privare il docente della facoltà di rinunciare successivamente alla nomina su posto di sostegno per accettare ulteriore proposta di nomina intervenuta in altra classe di concorso in cui il candidato è parimenti presente e utilmente collocato nelle relative graduatorie ai fini dell’immissione in ruolo”.

Il D.Lgs. 297/97 all’art. 400 comma 21 – spiega Russo – prevede che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza solo dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita; tale disposizione può essere estesa anche agli elenchi di sostegno. La lex specialis, dunque, prevede solo la decadenza dalla graduatoria interessata e non altro particolare provvedimento”.

Stessa questione può tradursi nei confronti del docente pluriabilitato: se utilmente collocato in diverse graduatorie ai fini della stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, questi – conclude Russo – deve poter scegliere liberamente o rendere comunque palese la sua intenzione e le sue priorità indipendentemente dal maggior punteggio posseduto in una delle classi di concorso. L’utile collocazione in più graduatorie assorbe la questione: il diritto all’immissione in ruolo è il medesimo a prescindere dal maggior punteggio posseduto in una graduatoria piuttosto che in altre”.