Ddl Buona scuola/1. Gli albi regionali

L’albo regionale degli insegnanti rappresenta una delle tante novità del disegno di legge di riforma dell’istruzione approvato giovedì 12 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Di albi regionali si era parlato dieci anni fa nella cosiddetta riforma Moratti, quando il decreto legislativo n. 227/2005 prevedeva all’art. 5 che Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell’esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Nella iniziale stesura si prevedeva che i dirigenti scolastici potessero chiamare direttamente i docenti iscritti all’albo per conferire un incarico, ma questa previsione venne abbandonata per rischio di incostituzionalità (si saltava il concorso).

Di quella disposizione non sono mai state varate norme applicative.

Il nuovo ddl riscopre, dunque, gli albi regionali, evita l’incostituzionalità (gli iscritti vengono da concorsi), e rilancia il ruolo dei dirigenti scolastici con la chiamata diretta.

Gli albi regionali, definiti dall’Ufficio scolastico regionale, sono suddivisi in sezioni separate (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado).

Sono iscritti agli albi regionali i docenti che saranno immessi in ruolo e quelli già di ruolo che cambiano sede di servizio pere trasferimento.

Non sono compresi tra gli iscritti i docenti attualmente in servizio.

I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali …, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi (ddl riforma, art.7, c. 4).

Come si entra e quando negli albi regionali?

I docenti che entreranno in ruolo prossimamente come vincitori dalla graduatoria dei concorsi e dalle GAE potranno esprimere la preferenza tra gli albi territoriali della regione a cui sono iscritti.

I soggetti interessati … possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione (ddl riforma, art. 8, c. 5).

Come si sceglie la sede di servizio?

Il docente iscritto all’albo regionale non sceglie la sede di servizio, come è sempre avvenuto. È il dirigente scolastico che conferisce l’incarico di docenza, attingendo direttamente dall’albo.

Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’Istituzione scolastica … ai docenti iscritti negli albi territoriali (ddl riforma, art.7, c. 2).