Docenti precari, dalla Corte Europea è in arrivo una sentenza favorevole?

E’ un rincorrersi di commenti di soddisfazione quello di molti sindacati (nella fattispecie Flc-Cgil, Gilda e Anief) a fronte delle conclusioni dell’avvocato Maciej Szpunar, pubblicate ieri 17 luglio 2014, a seguito della udienza tenuta a Lussemburgo lo scorso 27 marzo 2014 in merito alle questioni rimesse alla Corte di Giustizia Europea dal tribunale di Napoli e dalla Corte Costituzionale riguardanti la stabilizzazione dei precari della scuola.

Anche se “le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia” (per questo a nostro avviso il commento della Flc Cgil parla – più cautamente rispetto alle altre sigle sindacali – di “segnali positivi”), e che, anche in caso di pronunciamento favorevole, “la Corte non risolve la controversia nazionale”, ma demanda al giudice nazionale la soluzione della “causa conformemente alla decisione della Corte”, in effetti nelle sue conclusioni l’avvocato generale si mostra in tutto solidale con i ricorrenti, cominciando col ricordare che “il rinnovo di contratti a tempo determinato non è giustificato quando è finalizzato a soddisfare esigenze a carattere permanente e durevole” e che “le autorità nazionali devono esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso concreto al fine di escludere che contratti a tempo determinato, sebbene palesemente stipulati per delle sostituzioni, siano utilizzati in modo abusivo”.

L’avvocato generale osserva che “la normativa italiana non prevede né il numero di contratti successivi che possono essere stipulati né la loro durata massima”, “che è formulata in maniera generale e astratta, senza un legame tangibile né con il contenuto specifico né con le concrete condizioni di esercizio dell’attività. Inoltre, non consente di fissare criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare l’esistenza di un’esigenza di sostituzione temporanea reale. Infine, non pone limiti né alla stipulazione né al rinnovo dei contratti con personale supplente in sostituzione del personale temporaneamente assente“, e che le sostituzioni annuali del comparto scuola hanno “come obiettivo quello di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli”.

Maciej Szpunar spiega anche che “il governo italiano giustifica la normativa in questione adducendo la necessità di una flessibilità molto alta (dovuta allo stretto rapporto tra l’esigenza di trovare supplenti e la variazione ciclica e imprevedibile della popolazione scolastica) e ragioni di ordine finanziario. Tuttavia, secondo l’avvocato generale, le restrizioni finanziarie nel settore scolastico non giustificano il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato. I contratti a tempo determinato possono essere giustificati soltanto dalla particolare natura delle mansioni da svolgere o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale (come la tutela della gravidanza e della maternità o la conciliazione degli obblighi professionali e familiari)”.

Szpunar conclude ritenendo “che la normativa italiana non presenti misure sufficienti né a prevenire né a sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato e che tale privazione di tutela dei lavoratori nel settore scolastico sia contraria all’accordo quadro” del 18 marzo 1999.

In sede di commento, va notato che il quadro congiunturale cui fa continuamente riferimento Maciej Szpunar è quello dell’assenza di concorsi tra il 1999 e il 2011, e che questo quadro è mutato a seguito del concorso 2012.

Il secondo commento che ci sentiamo di fare è che, se i segnali derivanti dalle considerazioni dell’avvocato generale saranno confermati, gli esiti (i cui contorni sono tutti da valutare) potranno sì essere entusiasmanti per i precari pluriennali della scuola e di altri settori, ma essere altrettanto ferali per i vincitori e gli idonei dell’ultimo concorso che potrebbero vedere dilatata la loro immissione in ruolo di diversi anni, più di quanto stia accadendo per le errate previsioni dei fabbisogni e i ritardi nei rilasci delle graduatorie di merito.

La terza considerazione concerne l’insipienza della nostra amministrazione, che, dando precedenza nell’accesso alle supplenze annuali agli abilitati (secondo percorsi piuttosto diversificati, quali meritocratici, quali no) rispetto ai futuri insegnanti (non necessariamente abilitati) rappresentati da chi ha superato il concorso 2012, crea scientificamente le condizioni per cui si continueranno ad avere nuovi insegnanti precari, ricorrenti, vincitori di ricorsi e non necessariamente selezionati, e insegnanti selezionati, vincitori di concorsi, e costretti ad attendere per insegnare.

Insomma, più utile vincere i ricorsi che i concorsi.