Certificato antipedofilia non necessario per i docenti


 

L’entrata in vigore da lunedì 6 aprile del decreto legislativo n. 39 che attua una direttiva europea che intende rafforzare le misure di contrasto e di prevenzione rispetto ai reati connessi con la pedofilia e che contiene, tra l’altro, l’obbligo, per i datori di lavoro, di acquisire il certificato generale del casellario giudiziario di tutte le persone che intendano adibire al lavoro a contatto con soggetti minori, non avrà nelle scuole italiane alcuna ripercussione.

A precisarlo è l’Associazione Nazionale Presidi (Anp).“Ferme restando tutte le riserve su questo modo di procedere – si legge nel sito dell’Anp – va però ricordato che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status”.

Le scuole – sostiene l’associazione dei dirigenti scolastici – non devono fare proprio nulla, se non “essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati”.

Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni – spiega ancora l’Anp – il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l’attivazione della procedura CERPA (es. MASSIVE – istruzioni e software scaricabili dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino)”.