Cassazione: sì a riprese video a scuola

L’aula di una scuola non può essere considerata come una dimora privata, perchè è un luogo aperto al pubblico. Per questo la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha considerato lecite le videoriprese, disposte direttamente dal PM, senza l’autorizzazione di un GIP Giudice per le Indagini Preliminari), per incastrare una maestra di 54 anni accusata di aver maltrattato per mesi i suoi alunni, in una scuola elementare della provincia di Brescia.

La difesa dell’insegnante aveva fatto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza (del 5 aprile 2012) del Tribunale del Riesame di Brescia, che stabiliva l’obbligo di dimora per la maestra, sostenendo l’inutilizzabilità di quelle riprese video, disposte dal PM, che avevano però dimostrato come la maestra avesse ripetutamente dato ”schiaffi al volto e alla nuca, strattoni,  poderose tirate d’orecchi e di capelli” ai suoi alunni.  

I legali dell’insegnante avevano sostenuto l’inutilizzabilità delle riprese perchè la scuola era paragonabile ad un domicilio, dove vige la riservatezza e l’autonomia, in quanto l’insegnante durante le lezioni esercita il potere di non far entrare estranei. Per questo, secondo loro, serviva un’autorizzazione del GIP per le riprese.

La Cassazione ha invece confermato l’obbligo di dimora: ”nel caso in esame deve escludersi che un’aula scolastica possa essere considerata un domicilio – è scritto nella sentenza n. 33593 – trattandosi, infatti, di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico”.

Per questo il PM ha potuto procedere ”senza alcuna necessità di chiedere l’autorizzazione al GIP”.