Cassazione: insultare il prof è un reato

I genitori che vanno a parlare con gli insegnanti dei figli devono stare molto attenti alle parole che usano perchè se usano un linguaggio offensivo, rischiano di andare sotto processo per ingiuria a pubblico ufficiale – con eventualità di pena detentiva – anziché cavarsela con una multa del giudice di pace. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 15367 della V sezione penale.

Con questo verdetto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere, per il reato di ingiuria, emessa dal giudice di pace di Cecina (Grosseto) in favore di Maria Bruna C., madre di un’allieva della scuola media ‘Fattori’ di Rosignano-Solvay che aveva usato parole non troppo rispettose nei confronti di una prof. della figlia durante un incontro, a scuola, sul rendimento negli studi della ragazzina.

I supremi giudici, che non hanno reso note le parole offensive rivolte all’insegnante e per le quali il giudice di pace aveva ritenuto di non procedere, hanno trasmesso tutti gli atti alla Procura di Livorno accogliendo il ricorso del PG di Firenze contro il proscioglimento della mamma.

Secondo la Procura, in casi del genere, si configura non la semplice ingiuria ma il più grave reato di offesa a pubblico ufficiale. “Erroneamente“, per la Suprema Corte, il giudice di pace aveva chiuso un occhio sull’ingiuria e aveva archiviato la vicenda. Ma per la Cassazione il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, dopo l’abrogazione, è stato “reintrodotto” nel 2009 con alcune modifiche.

Primo: “l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone“; poi “deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico“. Infine, “deve avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto di ufficio nell’esercizio, o causa dell’esercizio, delle sue funzioni“. In questo procedimento le parole offensive pronunciate dalla mamma contro la prof. ‘volarono’ “nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone“.

Secondo i supremi giudici “l’insegnante di scuola media è un pubblico ufficiale, e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi“. Non c’è dubbio, nella fattispecie, che la discussione tra mamma e prof. riguardava “questioni scolastiche” e non vicende “personali“.