Alternanza Scuola Lavoro: cosa fare di fronte a uno studente ripetente

Alternanza scuola – lavoro: sono molte le domande di scuole, famiglie e strutture ospitanti. Una delle più frequenti la segnala Skuola.net ed è quella in merito al percorso degli alunni che non hanno superato l’anno scolastico.

Studente bocciato: deve partecipare obbligatoriamente alle attività di alternanza scuola – lavoro?

In breve: nel caso di un alunno ripetente che non ha frequentato il percorso di alternanza scuola – lavoro, in quanto l’obbligatorietà è stata introdotta l’anno successivo, sarà il Consiglio di classe a decidere se l’alunno ripetente dovrà o meno partecipare alle attività di alternanza al fine di riallinearsi con il resto dei compagni, si legge su Skuola.net.

E se le attività di alternanza le ha già frequentate?

Quanto a un alunno ripetente che ha frequentato le attività di alternanza durante l’anno scolastico (al termine del quale non è stato ammesso alla classe successiva), nei chiarimenti del Miur si indica che, essendo l’alternanza scuola-lavoro un’attività ordinamentale programmata dal Consiglio di Classe, lo studente ripetente deve svolgere nuovamente l’intero percorso. Il percorso di alternanza, quindi, va ripetuto. Rimangono però validi i brevetti conseguiti durante il precedente anno di alternanza.

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