Il Consiglio di Stato ammette con riserva al concorso tre docenti non abilitati

Incognite sul regolare andamento del concorso

Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di docenti non abilitati che chiedevano di essere ammessi al concorso, ma invece il Consiglio di Stato, con due distinte ordinanze cautelari, ne ha ammessi con riserva tre (per il momento) con la seguente motivazione Considerato che l’interesse delle ricorrenti può essere tutelato con l’ammissione delle appellanti al concorso, ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche l’immissione con riserva nella relativa graduatoria.

Con l’ordinanza n. 1598 il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva alla prova scritta una docente laureata non abilitata che ha chiesto di partecipare al concorso in Calabria.

Con l’ordinanza n. 1600 ha ammesso con riserva alla prova scritta due docenti di scuola primaria non abilitate che hanno chiesto di partecipare rispettivamente al concorso in Lombardia e nelle Marche.

Dopo queste due ordinanze cautelari è probabile che ne arrivino molte altre a favore di laureati non abilitati.

Anief, che ha patrocinato le impugnative, parla di 25 mila interessati e lascia intendere che le prove scritte dovrebbero essere replicate se, in attesa delle nuove pronunce del Consiglio di Stato, fossero già state svolte secondo calendario non consentendo agli ammessi con riserva di parteciparvi.

In questo caso possiamo immaginare cosa diranno i candidati abilitati regolarmente ammessi al concorso.

Ricordiamo che non tanto il bando quanto la legge 107/15 prevede espressamente che A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comma 110).