Piano assunzioni, i nostri dubbi sulle Faq n. 9 e 10 del Miur

Come noto il Ministero ha pubblicato le Faq con chiarimenti sulle modalità di partecipazione al piano straordinario di assunzioni, e senz’altro l’iniziativa è lodevole e l’auspicio è che vi possano essere arricchimenti per gli aspetti ancora da chiarire.

Destano tuttavia perplessità le risposte alle Faq n. 9 e n.10.

La Faq numero 10 sta facendo scrivere fiumi di inchiosto, anzi di byte, su Internet per l’uso disinvolto del sostantivo “soppressione”.

Questo il testo completo della Faq n. 10:

Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino alla loro soppressione.

Il Ministero avrebbe fatto meglio a scrivere “fino al loro esaurimento”, anziché “fino alla loro soppressione” (che potrebbe lasciare trapelare la volontà di chiudere ope legis le GaE). Al punto che il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, in un intervista del 2 agosto a Francesca Schianchi de La Stampa ha dovuto precisare: “Se si preferisce si dica pure “fino al loro esaurimento”. Ma il messaggio è chiaro: il precariato non si risolve schiacciando un pulsante, ma tra due mesi e mezzo avremo assunto più o meno 100mila persone”. In ogni caso, non sarebbe sbagliato che il Ministero correggesse il sostantivo sul sito.

Quanto alla Faq n. 9, si legge:

Sono iscritto nelle graduatorie di merito del concorso 2012. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò ricevere ulteriori proposte di assunzione negli anni scolastici successivi in quanto l’a.s. 2015/2016 è l’ultimo anno di vigenza delle graduatorie del concorso 2012 e la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l’indizione del nuovo concorso entro il 1 dicembre 2015.

Secondo noi questa risposta è imprecisa: l’a.s. 2015/2016 “NON” è l’ultimo anno di vigenza delle graduatorie del concorso 2012, ma è l’ultimo anno di vigenza di dette graduatorie laddove se ne abbiano di nuove, e non è detto che un bando di concorso “entro il 1 dicembre 2015” produca graduatorie entro il settembre successivo (per fare un esempio, il concorso 2012 bandito in settembre, con due mesi di anticipo, in molte regioni e per molte classi di concorso, non ha prodotto graduatorie di merito valide al settembre 2013).

Se si aggiunge che le scuole comunicheranno al sistema informativo ministeriale la ripartizione dei posti del potenziamento fra le classi di concorso “dal 21 settembre al 5 ottobre” e che gli USR dovranno ricondurre immediatamente dopo i fabbisogni “nel limite delle graduatorie di cui al comma 96” (GM e GaE) e che dovrà essere formalizzata la proposta di assunzione e concessi 10 giorni al candidato per accettare o rifiutare, e solo dopo potranno essere definiti i posti da mettere a concorso, qualche idea che la risposta alla Faq n. 9 rientri più in quanto desiderato dall’Amministrazione, piuttosto che in quanto reale, viene.

In ogni caso, dal punto di vista legislativo, deve essere chiaro agli interessati che le Faq hanno un valore nullo, e che gli unici riferimenti concreti sono dati dalla legge 107/2015 e dai decreti ministeriale e direttoriale.