Tuttoscuola: Non solo statale

Lo sconto contestato sulle tasse scolastiche nelle scuole paritarie

La previsione di detraibilità delle spese per la frequenza scolastica nelle scuole paritarie (art. 18 del Ddl di riforma), ha scatenato una vera e propria guerra di religione.

La norma, integrando il Testo unico delle imposte sui redditi, prevede la detraibilità delle spese scolastiche a favore delle famiglie che hanno figli frequentanti scuole paritarie.

Nel testo originario la disposizione era prevista soltanto per la frequenza di scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo. Nel nuovo testo la detraibilità delle spese è stata estesa anche agli studenti degli istituti di II grado.

Più esattamente viene previsto che ai numerosi casi di possibile detraibilità di spesse si aggiungano quelle scolastiche, prevedendo che “in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:  

« e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”.

Cosa significa esattamente tutto questo?

In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente-genitore, documentando dettagliatamente le spese scolastiche del figlio sostenute in un anno, può avvalersi della detrazione prevista dalla legge (19%) su un massimo di 400 euro. Il che equivale ad uno sconto sulle tasse per un massimo di 76 euro.

Per 76 euro l’anno si possono scatenare guerre ideologiche.    

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