Ma la questione degli ‘idonei’ di concorso è davvero risolta?

Con un colpo di teatro e un consenso trasversale, lo scorso sabato sera in VII Commissione Cultura della Camera ha stabilito il recupero degli idonei del concorso Profumo (rectius: i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012) nel piano assunzionale straordinario previsto nel disegno di legge sulla scuola C 2994 proposto dal governo.

La soluzione pare essere stata trovata con l’introduzione del comma 7-bis all’articolo 8 del ddl: “I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n.75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

Il disegno di legge dunque propone di rinviare di un anno l’assunzione degli inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso (circa 4.000 persone, secondo stime), a beneficio dello svuotamento totale delle graduatorie ad esaurimento (circa 100mila iscritti, per la secondaria e la stragrande maggioranza della primaria, che però non sarà più svuotata), e in deroga al Testo Unico che prescriverebbe immissioni in ruolo per il 50% dalle graduatorie di merito (come canale prioritario) e per il 50% dalle graduatorie a esaurimento.

La prima osservazione è essenzialmente tecnica: resta nel ddl (art. 8, comma 10) la previsione della perdita di efficacia della graduatoria di merito 2012, “a decorrere dal 1° settembre 2015”, misura contraddittoria con il suo utilizzo per le nomine del 2016. E resta altresì la messa a concorso per il 2015 di cattedre “per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili”, senza una quota per gli idonei 2012, che invece andrebbe prevista.

In secondo luogo, l’inserimento in ruolo degli idonei di concorso è condizionata, “nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile”.

In terzo luogo, non è chiaro se la validità della graduatoria assunzionale, “con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito”, avrà efficacia solo nel 2016 (non prevedendo l’assunzione di tutti coloro che saranno rinviati all’anno venturo) o a decorrere dal 2016 (per le graduatorie più lunghe e a scorrimento più lento), ponendosi in questo secondo caso come un vero e proprio canale-tappo nei confronti dei vincitori del concorso 2015, con i quali bisognerà inevitabilmente fare i conti.

In quarto luogo, resta l’obiezione più importante, quella relativa alla coerenza del rinvio – in deroga alla legislazione corrente – dell’assunzione di quanti hanno superato un concorso a cattedra, con il dettato costituzionale. Scriveva al riguardo su L’Espresso il costituzionalista Michele Ainis poche settimane fa: “Siccome in Italia c’è ancora una Costituzione, questa scelta solleva qualche problemino di legittimità. Non solo rispetto alla regola del concorso, che la Consulta ha reso sempre più stringente (sentenza n. 195 del 2010). Pure dinanzi all’idea dell’eguaglianza, giacché migliaia d’idonei vanno in paradiso (quelli assunti l’anno scorso), altre migliaia piombano all’inferno. Per il principio dell’affidamento che ogni cittadino deve nutrire sugli impegni dello Stato: se una legge ti dice che la graduatoria durerà tre anni, un’altra legge non la può abrogare. O più semplicemente questa soluzione normativa è incostituzionale perché suona al contempo irrazionale, se non paradossale. La Buona Scuola stabilisce che in futuro l’assunzione dei docenti avverrà soltanto per concorso, e che le graduatorie dei concorsi durano tre anni; ma intanto contraddice il futuro disponendo sul passato”.

Per quanto la VII Commissione abbia anche lodevolmente tentato di mitigare gli effetti illegittimi e irrazionali dell’esclusione degli idonei dalle assunzioni, rinviandone l’immissione in ruolo a un futuro incerto nelle possibilità e nei tempi, non ci sembra che il nuovo testo risolva i problemi di incostituzionalità della norma.