Sentenza UE riguarda i soli ‘posti vacanti e disponibili’ di tutto il personale scuola

Come commento a caldo, il primo aspetto della sentenza che ha catturato la nostra attenzione è stato il riferimento, costante nella terminologia e frequente nell’uso (12 volte è usata questa locuzione), ai “posti vacanti e disponibili” come oggetto della sentenza.

Per “posti vacanti e disponibili” si intendono quelli la cui cattedra (per quello che riguarda l’insegnamento) è priva di titolare, e coperti da supplenze annuali. La sentenza li distingue, citando l’articolo 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131 (in prosieguo: il «decreto n. 131/2007»), dalle “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti, ma ugualmente disponibili” e dalle “supplenze temporanee per ogni altra necessità, ossia supplenze brevi”. La nostra valutazione è che appartengono a questi tipi residuali di supplenze anche gli “spezzoni”, ossia quelle ore di cattedre che non arrivano fino al completamento dell’orario della cattedra completa e che tuttavia sono spesso oggetto di specifiche supplenze.

I sindacati e la stragrande maggioranza dei mezzi di informazione parlano di centinaia di migliaia di lavoratori della scuola interessati a una sentenza storica (e non v’è dubbio che di sentenza storica si tratti) – c’è chi azzarda il numero di 250mila – , ma a nostro parere, se limitiamo la reiterazione indebita dei contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore a 36 mesi alle sole supplenze sui “posti vacanti e disponibili”, la platea interessata dalla sentenza si ridimensiona sensibilmente.

Un’ulteriore nota circa i posti invece ha carattere accrescitivo. La sentenza non riguarda solo gli insegnanti, ma anche i posti relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La sentenza parla – sempre – tanto degli uni, quanto degli altri.