La questione dei laureati dopo il 2002 e la partecipazione ai concorsi/2

Come dicevamo, una recente sentenza del Tar Lazio consente anche a una particolare categoria di laureati successivamente all’anno accademico 2001-2002 (tieffini I ciclo) che abbiano fatto ricorso e che hanno superato il concorso, l’accesso al ruolo. In realtà i laureati post 2001-2002 ammessi al concorso (molti dei quali l’hanno superato) sono molti di più, e la platea dei ricorrenti non si limita ai soli tieffini del I ciclo.

Moltissimi ricorrenti (laureati dopo il 2002) hanno chiamato in causa l’interruzione delle procedure abilitanti dal 2007 al 2012, anche senza fare il Tfa, e hanno invocato il mancato aggiornamento della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998.

Per quello che riguarda il nuovo concorso 2015, il fatto che il concorso del 2012 non sia stato bandito per tutte le classi di concorso e per tutte le regioni, fa sì che la clausola di salvaguardia non sia stata pienamente soddisfatta.

È dunque possibile che per il concorso 2015, si ripropongano gli stessi ricorsi che per il 2012, e possano partecipare abilitati, non abilitati laureati prima del 2002. E ANCHE non abilitati ricorrenti laureati dopo il 2002.