Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Speciale IRC

Nuove norme di stato giuridico dei docenti di religione cattolica

Le norme che regolano l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica sono ora diventate legge dello Stato.

Nei prossimi mesi il Ministero dell’istruzione, dopo le verifiche sui diversi territori, definirà per ciascuna regione esattamente le dotazioni organiche di posti di insegnante delle religione cattolica, per poi procedere al bando del concorso riservato.

Sarà questa l’ultima fase di un lungo percorso che è approdato all’approvazione di una legge dal percorso difficile e contrastato.

Per i candidati sarà anche la fase decisiva che coronerà, in moltissimi casi, l’attesa di anni per superare finalmente una situazione di precariato e di instabilità, raggiungendo una condizione di pari dignità all’interno delle scuole.

La legge viene qui presentata nel testo integrale uscito dall’approvazione definitiva della Camera, accompagnata in ogni articolo e per ciascun comma da note di commento e di chiarimento.

Per i circa 23 mila docenti di religione cattolica che si preparano per i prossimi mesi ad affrontare la selezione per l’immissione in ruolo su più di 15.500 posti, questa lettura potrebbe essere già il primo passo da compiere nel vasto campo dell’ordinamento statale che sarà oggetto delle prove concorsuali.

Nel commento vengono anticipati alcuni computi, come quelli dei posti disponibili a concorso, in attesa della conferma ufficiale da parte del Ministero che tra alcuni mesi provvederà a definirne, con l’esatta entità, anche la distribuzione nei diversi territori regionali.

Tuttoscuola accompagnerà la fase di preparazione e di espletamento del concorso riservato con informazioni, documentazioni e servizi utili a tutti coloro che dovranno affrontare le prove di esame.

 

 

Legge
(approvata dalla Camera il 15 luglio 2003)

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

Articolo 1
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento.


1. Per la prima volta nel sistema scolastico italiano viene prevista la costituzione di ruoli dei docenti per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Insegnamento che si attua secondo le norme concordatarie tra Stato italiano e Santa sede. I ruoli sono regionali (e saranno quindi regionali anche i concorsi per il reclutamento degli insegnanti) e sono articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi. Ciò significa che le dotazioni organiche regionali, una volta definite, vengono suddivise in posti per ogni diocesi.

L’articolazione territoriale in diocesi rappresenta una novità assoluta per dotazioni organiche di personale statale che, normalmente, ha una articolazione per provincia.

I ruoli regionali degli insegnanti di religione sono due: un ruolo dei docenti del primo ciclo di istruzione (docenti per la scuola dell’infanzia, docenti per la scuola primaria e docenti per la scuola secondaria di I grado), e un ruolo dei docenti del secondo ciclo (licei).


 
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.


2. Gli insegnanti di religione cattolica appartenenti ai ruoli regionali hanno diritto al trattamento giuridico ed economico previsto normalmente per i docenti delle discipline ordinarie. Per loro quindi si applicano sia le disposizione del Testo unico per le norme scolastiche (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) sia il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 2002-2005 del comparto scuola, con diritto, tra l’altro, alla normale progressione di carriera per “gradoni”.

Il personale docente di religione cattolica, non compreso nei ruoli regionali, continua a fruire del trattamento giuridico ed economico previsto prima dell’approvazione della legge.

 


3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.


3. Viene confermato che nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria l’insegnamento della religione cattolica è affidato prioritariamente ai docenti titolari di classe, riconosciuti idonei dalla autorità ecclesiastica, i quali possono, tuttavia, dichiarare la propria non disponibilità a svolgere tale insegnamento. In questo caso, al docente titolare rinunciatario subentra un docente, preposto appositamente all’insegnamento della religione cattolica, appartenente ai ruoli regionali.


 

Articolo 2
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.


1. I ruoli regionali dei docenti di religione non coprono interamente tutti i posti d’insegnamento funzionanti, ma soltanto il 70%. Il Ministero dell’Istruzione, come per gli organici delle altre discipline di insegnamento, stabilisce annualmente la consistenza della dotazione di posti per ciascuna regione.

La riduzione al 70% dei posti funzionanti, al fine della determinazione delle dotazioni organiche, è motivata dall’andamento demografico variabile della popolazione scolastica.

Il disegno di legge della passata legislatura prevedeva che la quota di dotazione organica fosse pari al 60% dei posti funzionanti.

Dalla relazione tecnica che ha accompagnato il disegno di legge, risulta che i posti complessivi delle dotazioni organiche disponibili per le assunzioni in ruolo di docenti per l’insegnamento della religione cattolica, in prima applicazione, sono più di 15 mila.

Esattamente i posti dovrebbero essere 15.557, in base al numero dei posti funzionanti nell’anno scolastico 2001-2002 assunto come base di riferimento dall’articolo 2 comma 3 della legge.

 


2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.


2. A sua volta il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla base della dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero, determina le specifiche dotazioni organiche per ciascun ciclo di istruzione e per ogni ambito diocesano. Prima di procedere a tale determinazione, il direttore regionale definisce il numero complessivo dei posti funzionanti sul territorio di ciascuna diocesi, al fine di determinare il 70% di posti da comprendere nei ruoli regionali.

Poiché i posti stimati per le dotazioni regionali sono più di 15 mila (che rappresentano la misura del 70% dei posti) i posti effettivamente funzionanti (il 100%) sono circa 22 mila.


3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


3. Per quanto riguarda specificamente il settore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, la determinazione della dotazione organica regionale, pari al 70% dei posti funzionanti, deve tenere conto prioritariamente delle disponibilità dichiarate dai dei docenti titolarti di sezione o di classe ad impartire, se in possesso dei requisiti accertati dall’autorità ecclesiastica, l’insegnamento della religione cattolica. In effetti in questi due settori la dotazione organica regionale può subire variazioni non solamente in base alla domanda degli alunni, ma anche in base alla disponibilità dei docenti titolari di sezione/classe.

In prima applicazione il 70% per la determinazione delle dotazioni organiche viene determinato sulla base dei posti complessivi per l’insegnamento della religione cattolica funzionanti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria nell’anno scolastico 2001-2002 che erano 22.225..

 


Articolo 3
(Accesso ai ruoli)

1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.


1. In via ordinaria l’accesso ai ruoli di insegnante di religione avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Per la partecipazione al concorso ordinario non è richiesta alcuna anzianità di servizio prestata nell’insegnamento della religione cattolica.

Sono titoli valutabili per le scuole secondarie di primo e secondo grado:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

Sono titoli valutabili per le scuole dell’infanzia e primarie: il titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primarie, oppure, per chi è fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, il diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

Sono messi a concorso, con cadenza triennale, i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche.

La previsione di concorsi per esami e titoli esclude che possano esservi concorsi per soli titoli che darebbero luogo a graduatorie permanenti.

 


2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati.



2. Come avviene per i concorsi ordinari relativi alle altre discipline d’insegnamento, la cadenza di bando dei concorsi è (teoricamente) triennale e avviene a livello regionale. In base al numero dei concorrenti possono essere individuate sedi di esame decentrate oppure o aggregate, sulla base delle decisioni del direttore regionale scolastico.

 


3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.


3. A differenza di quanto prevedeva il disegno di legge del 2000-2001, la legge non richiede il possesso di laurea, come requisito di accesso ai concorsi, limitandosi a richiamare i titoli previsti dall’Intesa.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado i titoli di qualificazione professionale che danno diritto a partecipare ai concorsi e sono valutabili come titoli, sono:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

Nelle scuole dell’infanzia e primarie l’insegnamento della religione cattolica i titoli di qualificazione professionale che danno diritto di accesso ai concorsi sono: il titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primarie, o, per chi è fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, il diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

 


4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.


4. Altro requisito richiesto ai candidati che partecipano ai concorsi è il riconoscimento di idoneità in base al quale il protocollo addizionale di cui alla legge 121/1985 prevede che “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole… é impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Titolo professionale e idoneità sono dunque gli unici requisiti di accesso ai concorsi; a differenza di quanto verrà richiesto invece per il primo concorso riservato, non è previsto il requisito del servizio prestato come docente di religione cattolica.


5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.


5. Le prove di esame riguardano l’accertamento della preparazione culturale, generale e didattica e, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 della legge, sono volte unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

La legge non precisa se vi siano prove scritte e orali o solo prove orali. Ma il riferimento all’articolo 400 del Testo unico sulle norme per la scuola fuga ogni dubbio in merito, perché esplicitamente esso prevede “che i concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale…

È escluso l’accertamento dei contenuti specifici dell’insegnamento cattolico.

 


6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.


6. I componenti delle commissioni di concorso, nominati dal direttore generale regionale, vengono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

Le commissioni sono composte di tre membri.

Il presidente può essere un docente universitario, un dirigente scolastico oppure un ispettore tecnico.

Gli altri due componenti della commissione sono scelti tra i docenti di ruolo con almeno 5 anni di anzianità di servizio. Per i concorsi relativi all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i commissari sono scelti tra i docenti di quegli ordini di scuola; per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie i commissari sono scelti tra i titolari di un insegnamento che sia pertinente con la preparazione culturale generale e didattica richiesta ai candidati.

 


7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.


7. Secondo i contenuti dell’Intesa tra Stato italiano e Santa Sede, nessuna nomina di docenti di religione può essere disposta senza il previo benestare dell’autorità ecclesiastica.

Tale vincolo vale anche per le nomine dei vincitori di concorso e per le successive nomine che si rendessero necessarie nel periodo di validità (normalmente triennale) delle graduatorie.

Al termine delle prove di esame le commissioni giudicatrici compilano l’elenco dei candidati che hanno superato il concorso, valutando i risultati delle prove e i titoli.

La legge parla di elenco e non di graduatoria. La graduatoria, una volta predisposta dalla Commissione, avrebbe valore definitivo e vincolante. L’elenco invece, pur comprendendo candidati ordinati secondo punteggio attribuito, lascia all’autorità ecclesiastica il diritto di validare le nomine.

Il direttore generale regionale approva l’elenco e da esso attinge i nominativi in posizione utile per la nomina. Tali nominativi sono rimessi all’autorità ecclesiastica diocesana, prima di procedere alla nomina definitiva.

Gli elenchi, come le graduatorie dei concorsi ordinari, hanno validità normalmente triennale e sono utili per eventuali successive nomine che si rendano necessarie per vacanza annuale di posti nelle dotazioni organiche.

 


8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


8. Le nomine in ruolo sono disposte dal direttore generale regionale d’intesa con l’ordinario diocesano.

 


9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.


9. La risoluzione del rapporto di lavoro per tutti gli insegnanti delle diverse discipline di insegnamento può avvenire per tre ragioni:

  • destituzione
  • decadenza
  • dispensa.

Normalmente i docenti vengono destituiti dall’impiego quando incorrono in:

  • atti che siano in grave contrasto con i doveri connessi con la propria funzione,
  • attività dolosa che abbia comportato grave pregiudizio alla scuola, all’amministrazione, agli alunni o alle famiglie
  • illecito uso o distrazione dei beni della scuola
  • gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime nell’esercizio della funzione
  • richieste o accettazione di compensi in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio
  • gravi abusi di autorità

I docenti decadono dal rapporto di lavoro quando, secondo l’articolo 127 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (Dpr n. 3/1957), incorrono nelle seguenti situazioni:

– perdita della cittadinanza italiana

– accettazione di incarico/missione di un’autorità straniera senza autorizzazione,

– mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo,

– assenza continuativa dal servizio non giustificata per una durata superiore ai 14 giorni,

– accertamento di atti e certificazioni falsi che hanno consentito l’assunzione in servizio.

I docenti infine vengono dispensati dal rapporto di lavoro anche nel caso in cui incorrano nella dispensa dal servizio per incapacità o persistente insufficiente rendimento.

A queste motivazioni per la risoluzione del rapporto di lavoro se ne aggiunge un’altra specifica per i docenti di religione: la revoca dell’idoneità all’insegnamento disposta dall’autorità ecclesiastica.

La revoca di idoneità determina la risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che il docente privato di idoneità possa ottenere la mobilità ad altro posto o cattedra che preveda un insegnamento diverso da quello della religione cattolica.

 


10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.


10. Considerato che di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica solamente il 70% costituisce la dotazione organica da coprire con personale a tempo indeterminato, il restante 30% dei posti, oltre a quelli di dotazione organica (70%) temporaneamente non coperti da docenti di ruolo, viene coperto con contratti a tempo determinato stipulati dal capo d’istituto, su indicazione del direttore generale regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano.

Per questo personale Irc con contratto a tempo determinato continuano a valere le norme giuridiche e contrattuali previste dall’ordinamento precedente l’emanazione della legge.

 


Articolo 4
(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1,
comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.


1. La mobilità degli insegnanti è di due tipi: professionale (cioè passaggio da un ordine all’altro di scuola) e territoriale (trasferimento da una sede ad un’altra del medesimo ordine di scuola). In questo comma viene regolamentata la mobilità professionale, con previsione di passaggio volontario da un ordine di scuola ad un altro limitatamente a posti di insegnamento di religione cattolica.

Il passaggio è consentito a due condizioni:

  • l’interessato deve essere in possesso del riconoscimento di idoneità per quell’ordine di scuola da parte dell’ordinario diocesano,
  • l’interessato deve essere incluso negli elenchi relativi all’ordine di scuola richiesto approvati a seguito del concorso.

 


2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.


2. La mobilità territoriale (da una sede all’altra di un medesimo ordine di scuola) è consentita a due condizioni:

  • l’interessato deve essere in possesso del riconoscimento di idoneità da parte dell’ordinario diocesano,
  • il trasferimento tra sedi può avvenire previa intesa con l’ordinario diocesano.

 


3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


3. Per i docenti di religione cattolica, oltre alla mobilità professionale e territoriale, vi può essere anche la mobilità professionale obbligata.

Ciò può verificarsi in due casi:

  • quando l’interessato perde il requisito della idoneità per decisione dell’autorità ecclesiastica,
  • quando si verifica esubero di insegnati per contrazione della dotazione organica.

Nel caso si verifichino le suddette situazioni straordinarie, il docente interessato è obbligato a richiedere la mobilità su posti d’insegnamento diversi da quelli dell’insegnamento della religione cattolica.

Occorre tuttavia che in tale evenienza l’interessato sia anche in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale posto/cattedra, cioè il titolo di studio richiesto e la relativa abilitazione all’insegnamento.

Se la mobilità professionale conseguente alla perdita di idoneità non si realizza, l’interessato viene dichiarato decaduto dai ruoli.

 


Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.


1. In prima applicazione è previsto il concorso, sempre per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale che ha svolto incarico di insegnante di religione cattolica.

Una prima novità, rispetto al concorso ordinario previsto dall’articolo 3, riguarda il servizio prestato come insegnante di religione che diventa titolo valutabile nel concorso.

Il concorso è riservato agli insegnanti di religione che nel corso degli ultimi dieci anni hanno prestato servizio per almeno quattro anni.

Requisiti richiesti per questo servizio, oltre alla durata minima di un quadriennio, sono la continuità e la prestazione oraria non inferiore alla metà dell’orario cattedra previsto.

In base agli ordini di scuola, il requisito dell’orario significa che un docente di religione con incarico annuo nella scuola dell’infanzia deve avere prestato un orario medio settimanale di almeno 13 ore; un docente di scuola primaria un orario di 11; un docente di scuola secondaria di I o II grado un orario di 9 ore settimanali.

Ovviamente il servizio deve essere stato prestato con il possesso dell’idoneità riconosciuta dalla autorità ecclesiastica.

La legge non dice nulla a proposito della durata di validità della graduatoria finale di questo primo concorso riservato. Il Senato, in proposito, ha votato il 2 aprile 2003 un ordine del giorno che impegna il Governo a rendere permanente tale graduatoria ai fini delle future immissioni in ruolo e a prevedere la precedenza degli iscritti per il conferimento degli incarichi annuali.

Sulla possibilità che la graduatoria del concorso riservato possa diventare permanente è legittimo avanzare forti dubbi, mentre sulla sua durata triennale si può anche convenire.

 


2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


2. Il programma di esame di questo concorso riservato vuole essere semplificato al massimo, prevedendo infatti la conoscenza dell’ordinamento scolastico (che non può che essere quello collegato alla legge 53/2003 di riforma) e quella degli orientamenti didattici e pedagogici dei diversi settori (che sono in fase di ridefinizione proprio per effetto della legge di riforma).

Se, come si ipotizza, il concorso dovesse essere espletato nel corso del 2003-2004, sarebbe un po’ problematico definire esattamente l’area di riferimento del programma di esame.

Gli elementi essenziali di legislazione scolastica consentono invece di fare riferimento a disposizioni definite e certe.

Il Senato ha votato il 2 aprile 2003 un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di organizzare appositi momenti di formazione in vista del concorso riservato.

 


3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


3. Lo stanziamento di 261.840 euro (pari a 507 milioni di vecchie lire) disposto dalla legge è finalizzato a sostenere le spese per le commissioni d’esame. Visto che il finanziamento è per l’esercizio 2003, ciò conferma la previsione di bandi di concorso entro l’anno.

 


4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


4. Come di rito, il ministro dell’economia apporta variazioni al bilancio dello Stato a seguito delle maggiori spese previste per il concorso.

 


5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.


5. Le province autonome di Trento e di Bolzano mantengono la potestà legislativa e amministrativa prevista dai propri Statuti anche in materia di programmi d’insegnamento della religione cattolica, come riconosciuto anche dal Protocollo addizionale del 1985.


 

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


1. La legge dispone la copertura finanziaria dal 2003 e per tutti gli esercizi finanziari successivi dei maggiori oneri derivanti dalla assunzione in ruolo del personale. Si tratta di oneri che si aggiungono a quelli che il ministero dell’istruzione già sostiene per la retribuzione del medesimo personale in posizione di incaricato annuale.

I maggiori costi individuali sono determinati dal fatto che in posizione di ruolo il personale verrà retribuito a stipendio intero anche se l’orario di prestazione effettivo sarà inferiore a quello di cattedra.

 


2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


2. Come di rito, il ministro dell’economia apporta variazioni al bilancio dello Stato a seguito delle maggiori spese previste per l’immissione in ruolo del personale.

 


3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.


3. Viene previsto l’obbligo da parte del ministero dell’Economia – ma non da parte di quello dell’Istruzione – di riferire alle Camere gli esiti del monitoraggio delle spese collegate all’attuazione della legge.


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