31 dicembre 2011: i futuri pensionamenti dipendono da questa data

Dal prossimo gennaio parte la nuova riforma pensionistica che coinvolgerà, anche nel mondo della scuola, centinaia di migliaia di persone.

Oltre all’innalzamento dell’età per andare in pensione, cambierà anche il metodo di calcolo del trattamento pensionistico con generalizzazione del contributivo. La pensione non verrà più calcolata in base all’ultimo stipendio percepito (o alla media degli ultimi cinque/dieci anni di retribuzione), bensì sulla base dei contributi versati (a cominciare dal gennaio 2012). Ma..

Ma, rispetto a questi due elementi innovativi (età e calcolo contributivo), vi saranno molte persone che potranno andarsene in pensione secondo le vecchie regole del sistema retributivo, a condizione che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità lavorativa previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, convertito dalle Camere nei giorni scorsi e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quali sono i requisiti per “salvarsi” con le vecchie regole del sistema retributivo?

Per la pensione di vecchiaia il diritto si consegue (si conseguiva) con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per la pensione di anzianità occorre (occorreva) raggiungere “quota 96” (somma di età anagrafica e di anzianità lavorativa), purché l’età anagrafica sia (fosse) di almeno 60 anni e l’anzianità lavorativa di almeno 35 anni. In pratica è (era) possibile raggiungere quota 96 in due modi (60 anni + 36 di contribuzione, oppure 61 anni + 35 di contribuzione); ferme restando l’età minima e l’anzianità contributiva richieste (60 età e 35 contributi), possono (potevano) concorrere a determinare la somma anche le eventuali frazioni di anno (es: 60 anni e 5 mesi + 35 anni e 7 mesi).

40 anni di contributi: il diritto a pensione si può (si poteva) anche conseguire con il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva (40 anni) indipendentemente dall’età anagrafica.

Queste tre vecchie condizioni per ottenere la pensione con il più favorevole calcolo retributivo restano valide, dunque, per chi le matura entro il prossimo 31 dicembre. Si tratta di un diritto acquisito che non comporta l’obbligo di andarsene subito. Si può, infatti, scegliere liberamente quando lasciare il servizio, a condizione, però, che il possesso di quei requisiti sia debitamente certificato.

L’art. 24, comma 3 del decreto legge 201/2011 prevede che tale certificazione venga richiesta all’ente di appartenenza con modalità che, per il momento, sono ancora da definire.